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Semaforo T-red: parere del legale

A seguito del sequestro preventivo delle apparecchiature denominate T-Red disposto dalla Procura della Repubblica di Verona e che ha interessato anche quelle installate nella Provincia di Lecco – precisamente nei Comuni di Bulciago e Montevecchia – nonché dei  deferimenti all’Autorità Giudiziaria avvenuti nell’ambito delle relative  indagini intraprese anche dalla Procura di Milano, gli utenti della strada che sono stati contravvenzionati in forza di tali apparecchiature chiedono se è possibile ottenere il rimborso delle somme pagate ed i punti della patente di guida decurtati. Allo stato, considerato che i procedimenti penali apertisi in conseguenza delle suddette indagini sono in corso, possiamo svolgere le seguenti considerazioni.

 E’ necessario anzitutto distinguere tra coloro che hanno ricevuto la notificazione del verbale di contestazione della violazione ma non hanno ancora pagato la sanzione pecuniaria ivi prevista e coloro che invece hanno già pagato.

Nel primo caso è possibile presentare ricorso ex artt.203 o 204-bis D.lgs.30/4/1992 n.285 (“Codice della strada”) rispettivamente al Prefetto o al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, mentre nella seconda ipotesi l’alternativa è tra costituirsi parte civile nel procedimento penale ovvero instaurare una causa ordinaria avanti al Giudice di Pace per chiedere il risarcimento dei danni subiti, previa messa in mora dei responsabili. Al riguardo, è opportuno ricordare che il pagamento in misura  ridotta della sanzione pecuniaria preclude la possibilità di ricorrere ex artt.203 o 204-bis C.d.S.. Gli automobilisti contravvenzionati potranno anche riunirsi in comitati od associazioni ad hoc - soprattutto ove intendano costituirsi parte civile, e ciò per ovvie ragioni di svolgimento e celerità del procedimento penale – al fine di far valere i propri diritti.  I principali possibili motivi di contestazione delle suddette contravvenzioni – motivi che tengono conto di quanto sembra emergere dalle indagini avviate dalle Procure scaligera nonché milanese e la cui sussistenza o meno andrà chiaramente valutata in relazione alle circostanze del caso concreto – sono i seguenti:- inesistenza della notificazione del verbale effettuata in difformità dal modello delineato dalla legge o da soggetto diverso da quelli all’uopo preposti;- incompetenza territoriale del soggetto accertatore per violazione dell’art.12 C.d.S.;- vizi nell’attività di documentazione dell’illecito contravvenzionale con ripercussioni negative anche sotto il profilo della privacy;- difetto di omologazione dei T-red;- mancata prova di adeguata taratura periodica degli stessi;- illegittimità del rilevamento automatico dell’infrazione in assenza di agenti operanti in loco. Deve altresì evidenziarsi che il Ministero dei Trasporti, con il recente parere n.4158 del 19/1/2009, ha precisato che gli impianti semaforici “sono destinati alla regolazione nel tempo dell’avanzamento delle correnti di traffico; non è consentito dalla vigente normativa che tali impianti vengano impiegati per regolare la velocità”, confermando così l’illegittimità dei T-red. 

 Il Ministero ha infatti ribadito che i sistemi automatici per il controllo degli incroci non possono interferire sulla funzionalità del ciclo semaforico e che il codice stradale non prevede mai l’attivazione della lanterna rossa al superamento del limite di velocità da parte dei veicoli in transito.

 

 Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità e colgo l’occasione per porgerVi i migliori saluti.

 

 Avv. Antonio Maimone